È ammissibile l’impugnazione del ruolo e/o della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta. In primo luogo l’estratto di ruolo rappresenta il contenuto della pretesa tributaria che il contribuente ha interesse a contestare.

Poi la pretesa tributaria passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella. Infine un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.

Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 19704/2015 depositata il 2 ottobre scorso.


Riduzione al minimo e maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili rispetto al passato. È questo il risultato della revisione del sistema punitivo introdotto dal D.Lgs. 151/2015 in tema di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese in vigore dallo scorso 24/9. L’articolo 22 del decreto, nel solco tracciato dalla Legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs act) che ha fissato la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale, ha diversamente calibrato alcune rilevanti sanzioni previste per il lavoro sommerso in funzione del diverso disvalore afferente la violazione commessa.

È per questa ragione che, a fronte di violazioni ritenute di minore pericolosità e in presenza della regolarizzazione della condotta illecita da parte del trasgressore la sanzione è stata graduata al ribasso. Viceversa, ove le violazioni sono state ritenute particolarmente insidiose, sulla sanzione è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione.