È ammissibile l’impugnazione del ruolo e/o della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta. In primo luogo l’estratto di ruolo rappresenta il contenuto della pretesa tributaria che il contribuente ha interesse a contestare.
Poi la pretesa tributaria passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella. Infine un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.
Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 19704/2015 depositata il 2 ottobre scorso.