Il parto prematuro prolunga l’astensione obbligatoria. Se avviene prima dei due mesi dalla data presunta del parto, infatti, i giorni di anticipo si aggiungono al periodo di astensione post partum, con diritto all’indennità Inps. La novità, prevista dalla riforma Jobs act, si applica anche ai parti prematuri avvenuti prima del 25 giugno 2015 (data d’entrata in vigore del D.Lgs 80/2015 di riforma) a patto che, a tale data, fosse ancora in corso la fruizione del congedo di maternità. A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 69/2016 di ieri.


Da oggi i produttori e i rivenditori di strumenti musicali possono inviare all’Agenzia delle entrate, prima della conclusione della vendita, la prenotazione del credito d’imposta spettante agli studenti per gli acquisti effettuati nel 2016. A ricordarlo è stata la circolare n. 15/E/2016, che ha anche chiarito che sui certificati di iscrizione rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, necessari per ottenere il bonus, non è dovuta l’imposta di bollo.


Le novità del 730 precompilato e della messa a disposizione del contribuente dei dati risultanti all’Agenzia delle entrate coincide con l’avvio di una procedura che era già prevista da una decina di anni, ma ha trovato solo ora l’attuazione. È la comunicazione, oltre che delle spese da parte dell’erogatore della prestazione, dei rimborsi da parte delle casse di assistenza sanitaria. In tal modo si evita che l’assistito possa portare in detrazione l’intero ammontare della spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte dalla cassa.


L’onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia. Anche se sono passati più di 5 anni. E l’agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata A/R). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 6887/2016.


Per le giovani coppie si amplia il perimetro agevolativo del bonus mobili. La coppia di fatto deve essere convivente da 3 anni mentre per i coniugi è sufficiente che il matrimonio avvenga nel 2016, per il compimento del 35° anno vale l’anno 2016 a prescindere dal mese e dal giorno. L’acquisto dell’immobile può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di un solo componente della coppia. Per il pagamento, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente previsto per le spese di ristrutturazione edilizia. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 7/E/2016 dell’Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della normativa riguardante il bonus, dopo che la Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto un’ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l’acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell’abitazione principale acquistata da giovani coppie.


Per le comunicazioni mensili Iva l’invio dei dati potrà essere effettuato fino al 20 aprile. L’Agenzia delle entrate ha diffuso una nota ieri con cui stabilisce che «sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva». Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l’Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 11 aprile (considerato che il 10 è domenica).