Cliclavoro è di nuovo in linea ed è di nuovo possibile inviare il modulo online per dimissioni e risoluzioni consensuali dal lavoro. Ad annunciarlo un comunicato pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro che precisa, peraltro, che dalle ore 18 di ieri, 11 ottobre 2016, tutte le comunicazioni indirizzate alla casella di posta sdv@lavoro.gov.it (che ha fatto da sostituto alla procedura online) non sono valide, poiché è stata ripristinata la procedura ordinaria.


Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro. Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Queste le novità contenute nel decreto (D.Lgs. 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi.


Al via l’obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi oltre un e fino a tre giorni (finora non dovuta). Con l’entrata in vigore del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) il prossimo 12 ottobre, infatti, prenderà il via l’adempimento introdotto 8 anni fa dal T.u. sicurezza (articolo 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008) e mai divenuto operativo proprio in attesa della disciplina di funzionamento della nuova banca dati dove affluiranno le nuove comunicazioni dovute dai datori di lavoro. Nel dettaglio, si tratta di comunicare a fini statistici i dati degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 548 a 1.972,80 euro.


Il decreto correttivo del Jobs act modifica il decreto di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive (D.Lgs. 150/2015), confermandone l’impianto originario. In particolare non è stata reintrodotta la conservazione dello status di disoccupazione, che avrebbe consentito ai disoccupati di rimanere tali anche a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8.000 euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800 euro). Confermata invece la sospensione dello status di disoccupazione nel caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. Nel decreto, invece, si specifica che in caso di rifiuto dell’offerta congrua si decade dallo stato di disoccupazione e quindi dalla Naspi, prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.