Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici possono presentare la domanda per fruire del contributo per pagare l’asilo nido o la baby sitter con riferimento al biennio 2017-2018. Lo ha comunicato ieri l’Inps, rendendo operativa la proroga del bonus prevista dalla Legge di Bilancio 2017, che a questo fine ha stanziato 10 milioni di euro l’anno, dopo la sperimentazione effettuata nel 2016 con un budget di 2 milioni di euro.


Da febbraio in avanti un vero e proprio diluvio di dati Iva da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Si parte con la dichiarazione Iva del periodo d’imposta 2016, la cui trasmissione scade il 28 febbraio 2017 (salvo slittamento per lo sciopero dei commercialisti) per passare poi alla nuova comunicazione telematica delle liquidazioni Iva (prima scadenza 31 maggio 2017) e al nuovo spesometro trimestrale che entro il 25 luglio 2017 chiede l’invio delle fatture relative al primo semestre 2017. Sarà un anno di transizione perché poi dal 2018, salvo modifiche sempre dietro l’angolo, avremo quasi una trasmissione telematica Iva al mese. Da notare anche l’intreccio di scadenze che si genera durante il periodo estivo con la prima scadenza dello spesometro, su base eccezionalmente semestrale, al 25 luglio nel bel mezzo delle scadenze di pagamento previste per le dichiarazioni dei redditi del 2016.


Anche la dichiarazione di successione passa dal mondo analogico a quello digitale. È infatti online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il software per compilare in forma telematica questo modello: e se fino al 31 dicembre 2017 sarà indifferente l’utilizzo del modello cartaceo o di quello digitale, con il 1° gennaio 2018 il vecchio modulo di carta non si potrà più utilizzare, se non per le successioni apertesi in data an- teriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo. È quanto stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016.


Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia delle entrate concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.


Assunzioni di giovani scontate nel 2017. Non pagano i contributi all’Inps, infatti, nel limite di 8.060 euro annui, imprese e professionisti che assumono giovani d’età tra 16 e 29 anni iscritti a Garanzia Giovani. L’incentivo opera sull’intero territorio nazionale (eccetto la provincia di Bolzano) nel limite di 200 milioni di euro, risorse rese disponibili dal nuovo Pon (programma operativo nazionale) «Spao» dell’UE: sistemi di politiche attive per l’occupazione. A istituire il nuovo incentivo è il decreto direttoriale del ministero del lavoro protocollo n. 394/2016, in attesa di pubblicazione, adottato su atto d’indirizzo dell’Anpal.


Per favorire l’occupazione giovanile la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto un bonus contributivo legato all’alternanza scuola-lavoro. In realtà, si tratta di una parziale riedizione dell’agevolazione concessa fino al 31 dicembre scorso ai datori di lavoro che realizzavano assunzioni a tempo indeterminato (L. 208/2015), destinata però alla sola platea dei giovani. Nel dettaglio, è previsto l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso l’azienda stessa: il comma 308 della legge 232 estende il beneficio alle nuove assunzioni con contratti di lavoro in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli degli operai in agricoltura. Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.


L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute richiede un maggiore rigore nella tenuta della contabilità Iva. L’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 2017, l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto e precisamente: i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e tipologia dell’operazione. Sostanzialmente si tratta dei dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. Oltre ai dati delle fatture, l’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I dati devono essere inviati sia se dalla liquidazione emerge un debito che se emerge un credito. Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva che resta, quindi, invariato. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono, quindi, provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che, invece, hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La liquidazione deve essere trasmessa all’Agenzia entro il secondo mese di ciascun trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia l’esonero viene meno se questi hanno registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (ad esempio banche o medici che ricevono servizi di pulizia da imprese).