Detrazione Iva ingabbiata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate dal D.L. 50/2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell’imposta sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessaria qualche correzione e integrazione sistematica.
Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015) e di non superare le 400 giornate di utilizzo nel triennio. I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal D.M. del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro n. 27/2013. Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni. La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.
Dal 24 aprile 2017, Inail e Inps attesteranno la regolarità contributiva nel caso in cui, per i debiti nei loro confronti iscritti a ruolo dopo un invito a regolarizzare, si accerti che il debitore, entro il 21 aprile, abbia presentato all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del cosiddetto Decreto fiscale (D.L. 193/2016). Con la circolare Inail n. 18/2017 del 28 aprile e la circolare Inps n. 80/2017 di ieri, i due Istituti hanno dettato le prime istruzioni operative da applicare ai debitori che abbiano dichiarato di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, ricordando che costoro, fin dal quel momento, potranno ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), purché ricorrano anche tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento.