Attenzione alle false email e sms su rimborsi o avvisi di pagamento: a dirlo un comunicato di ieri, 25.10.2017. Nel documento si legge che agenzia delle entrate-Riscossione sta ricevendo diverse segnalazioni dai contribuenti destinatari di messaggi di posta elettronica, con mittente

  • riscossione.agenziaentrate@swisspay.it,
  • assistenza.equitalia@italia.it

o simili, oppure di  sms che contengono avvisi di pagamento o presunti rimborsi per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione o Equitalia con l’invito a scaricare file o utilizzare link esterni  per effettuare pagamenti o avviare procedure di rimborso.

Si tratta di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l’utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi.
Agenzia delle entrate-Riscossione è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi pertanto raccomanda di non tenere conto degli sms e delle email ricevute, di eliminarli, di non utilizzare i link indicati, di non scaricare alcun allegato e di non dare seguito alle richieste riportate nel testo.


Cattive notizie per i contribuenti e per i debitori dell’agente della riscossione: una norma interpretativa nella bozza di Legge di Bilancio prevede che, in presenza di cartelle non contestate, il termine di prescrizione per il recupero sia sempre di 10 anni. Con la modifica proposta dal Governo si intende dichiarare l’applicazione del termine lungo decennale, con effetti retroattivi. In sostanza, in tutti i casi di cartelle di pagamento o di ingiunzioni comunali non contestate, le azioni di recupero potranno essere iniziate entro 10 anni, a prescindere dalla natura del credito azionato. Si tratta dunque di una novità che metterebbe in fuorigioco i contribuenti, incidendo sugli esiti di controversie che si stavano invece indirizzando a loro favore.


Tre nuove strade per la rottamazione delle cartelle. Con il D.L. 148/17, collegato alla Legge di Bilancio 2018, sono, infatti, previste tre nuove possibilità per i contribuenti. In particolare saranno introdotte: 1) la riammissione per coloro che nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione non hanno pagato gli importi dovuti nei termini di legge; 2) l’ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016, e non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali scadute al 31 dicembre 2016; 3) l’apertura della rottamazione ai carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.


Scatta giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi – gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro n. 183/2016 – istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla L. 19/2017 di conversione del D.L. Milleproroghe 244/2016.