Le nuove regole sui dividendi percepiti dalle persone fisiche, che derivano dalla totale equiparazione delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, si applicheranno alle somme percepite a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, le novità previste dal DDL di bilancio 2018 prevedono un regime transitorio destinato a rimanere in vita parecchi anni. Vengono infatti dichiarate applicabili tutte le regole del D.M. del 26 maggio 2017, e questo comporta il fatto che il regime di tassazione dei dividendi non dipende dalla data in cui viene deliberata la distribuzione, ma piuttosto dal periodo nel corso del quale si sono formati gli utili che vengono distribuiti.
Giro di vite contro l’evasione sulle schede carburante di imprese e professionisti. A partire dal 1° luglio 2018 fatturazione elettronica e stop ai pagamenti in contanti per poter dedurre i costi dal reddito e detrarre l’Iva sugli acquisti. Agenzia delle entrate e GdF porteranno avanti un piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020. In arrivo per i gestori degli impianti di distribuzione un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con il Pos. È quanto stabilisce un emendamento approvato dalla Commissione bilancio di Montecitorio alla Legge di bilancio per il 2018.
Abolizione degli studi di settore rinviata di un anno. O almeno questo è quello che il Governo e l’Amministrazione finanziaria si accingono a fare con un emendamento alla manovra di bilancio. A pochi giorni dal via libera ai primi 70 indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), chiamati a sostituire dal prossimo anno gli studi di settore per oltre un milione di partite Iva, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia hanno già pronto il correttivo al DDL di bilancio all’esame della Camera con cui rinviare di un anno l’operazione. Al momento, infatti, sarebbe troppo complicato gestire contemporaneamente le nuove 70 pagelle fiscali e i restanti studi di settore per gli altri 2-2,5 milioni di imprese, artigiani, commercianti e professionisti. L’emendamento, che potrebbe essere presentato anche in via parlamentare già entro oggi, per come è scritto non sembra presentare profili di inammissibilità. Si tratta, infatti, di una proroga secca all’anno d’imposta 2018 (oggi è il 2017) del termine di entrata in vigore degli Isa disposta con la manovra correttiva di primavera (articolo 9-bis, D.L. 50/2017). Come tale troverebbe posto tra quei commi che nel corso della prima lettura al Senato hanno ospitato sul treno della Legge di Bilancio il cosiddetto “milleproroghe”.
Meno di una settimana di tempo per non perdere il treno della rottamazione delle cartelle da parte di chi, pur avendo aderito alla prima edizione della procedura, ha «bucato» le rate del 30 aprile e/o del 2 ottobre. I contribuenti avranno tempo per pagare fino al prossimo 7 dicembre, risalendo così in corsa nella definizione agevolata. Alla stessa data del 7 dicembre slitta pure la terza rata, originariamente prevista per il 30 novembre. Ma il restyling del calendario non si ferma qui, dal momento che pure la quarta rata del 30 aprile 2018 passa al 31 luglio (mentre rimane fissa la quinta, fissata al 30 settembre 2018). È quanto prevede il decreto fiscale, approvato in via definitiva dalle camere, che si appresta ad arrivare lunedì in Gazzetta Ufficiale, con la Legge di conversione n. 172/2017.
La riapertura della rottamazione dei carichi 2016 è definitiva. Con la conversione in Legge del D.L. 148/2017, in corso di pubblicazione, tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 trasmettendo un apposito modulo entro il 15 maggio 2018. In questi casi, però, le rate si riducono a 3, di cui l’80% da pagare entro fine 2018. Accanto a questa, si stabilizza la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le rate di luglio e settembre della vecchia procedura e di quelli che si sono visti rigettare la domanda per non avere pagato tutte le rate scadute a fine 2016. Da ultimo, la definizione si arricchisce dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per tutti gli interessati, la scadenza dell’istanza è il 15 maggio 2018.
L’articolo 57-bis, L. 21 giugno 2017, modificato dal collegato fiscale, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali. Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno prima. Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.