Il regime forfettario per il 2016 prevede la significativa novità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (al posto del 15%) sul reddito determinato in forma forfettaria, quindi applicando la percentuale di redditività ai compensi o ricavi incassati. L’agevolazione è applicabile per 5 anni per coloro che iniziano l’attività nel 2016, mentre per coloro che hanno iniziato l’attività l’anno scorso – applicando semplicemente la riduzione di 1/3 dell’imponibile forfettariamente determinato, come previsto dalla legge di Stabilità 2015 – l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sarà utilizzata nei quattro anni residui 2016-2019. L’aliquota ridotta è condizionata al verificarsi delle stesse ipotesi che hanno permesso la riduzione di 1/3 del reddito, ipotesi che a loro volta sono le stesse stabilite a suo tempo per aderire al regime dei minimi. Viene meno, o meglio è ridimensionato, il problema della concomitante presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Fino al 2015 il regime forfettario era sostanzialmente inibito per i dipendenti (o pensionati), dal momento che questi soggetti – nella generalità dei casi – non potevano rispettare il requisito della condizione di prevalenza del reddito da lavoro autonomo o impresa rispetto a quello da lavoro dipendente senza sforare il limite massimo di ricavi. A partire dal 2016, invece, non è più richiesta la condizione di prevalenza del reddito da lavoro dipendente, ma semplicemente è disposta l’inibizione del regime forfettario agevolato per chi detiene redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.