Con decorrenza 23 dicembre viene finalmente meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni. È quanto stabilito dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. 151/2015 secondo cui a decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso non è più obbligatoria la tenuta del registro previsto dall’articolo 403, D.P.R. 547/1955, richiamato dall’articolo 4, D.Lgs. 626/1994.
Comunicazione delle operazioni Iva con «black list» in cura dimagrante. La riabilitazione di alcuni stati, come San Marino e Lussemburgo, e il passaggio alla frequenza annuale dell’adempimento, ne hanno attenuato l’impatto sulle imprese. La vera svolta, però, potrebbe aversi quando entreranno in azione le disposizioni del D.Lgs. 127/2015 sugli adempimenti Iva elettronici: tra gli incentivi promessi ai contribuenti che accetteranno di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture e dei corrispettivi, infatti, vi è anche l’esonero dalla comunicazione in esame. Questo, però, solo dal 1° gennaio 2017.
La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate. Una formula destinata a scomparire. Il merito di questa inversione di tendenza è della nuova riforma del processo tributario contenuta in uno dei decreti attuativi della delega fiscale, il D.Lgs. 156/2015. Nell’articolo 15, D.Lgs. 546/1992 si dispone, infatti, che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che vengono liquidate con la sentenza. La novità è al comma 2 quando si prevede che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ulteriore novità riguarda il collegamento tra la condanna alle spese e la conciliazione, ora estesa anche all’appello, operata con il nuovo comma 2-octies, articolo 15, infatti, in caso di mancata accettazione di una proposta di conciliazione senza giustificato motivo, le spese saranno addebitate dal giudice alla parte che ha rifiutato l’accordo. Il presupposto ulteriore alla condanna è che il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto dell’accordo proposto.
Per la trasmissione telematica delle spese sanitarie da parte dei medici è iniziato il countdown. A partire dalla giornata di ieri è infatti possibile eseguire le procedure preliminari all’invio telematico dei dati. Sono tre i passaggi operativi che potranno essere eseguiti dai medici e dai loro delegati – commercialisti in primis – per la trasmissione delle prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2015, utili per il 730 precompilato 2016, il cui termine ultimo è in scadenza con il prossimo il 31 gennaio 2016. Lo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l’implementazione e la trasmissione dei suddetti dati tramite il sistema della Tessera Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e del D.M. 31 luglio 2015 è stato reso noto dall’Ispettorato generale per la spesa sociale del Ministero dell’economia e delle finanze. I tre passaggi previsti sono rispettivamente: l’abilitazione dei medici, il conferimento (eventuale) della delega per la trasmissione dei dati al commercialista ed infine, la richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del soggetto eventualmente delegato.
In due mosse la pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione, la notifica degli atti per imprese e professionisti sarà solo via pec e dal 1° giugno 2016 viene introdotta una nuova procedura nei casi in cui la pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva.
Con la circolare n. 194/2015 l’Inps ha fornito le prime istruzioni applicative sul nuovo percorso delle politiche attive disegnato dal relativo decreto del Jobs act, che costituiscono anche la prima importante fonte interpretativa per la definizione del modello operativo dei nuovi centri pubblici per l’impiego (Cpi) delle Regioni.
Per quanto riguarda la disciplina della conservazione della Naspi, la circolare afferma che il disoccupato la mantiene anche nel caso di rioccupazione, purché dall’attività derivi un reddito annuale inferiore agli 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e a 4.800 euro per il lavoro autonomo e ne dia comunicazione all’Inps.
Debutterà il 1° gennaio 2016 la nuova aliquota Iva del 5%, in aggiunta a quelle del 4%, del 10% e del 22%, e che riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziale ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro).
Queste, poi, non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni”.
Se svolgeranno i servizi direttamente, invece, il regime Iva sarà quello di esenzione. Per le cooperative non sociali e non Onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sdia per quelle svolte in appalto.
La cicogna sospende il bonus assunzione. In caso di assenze per maternità, infatti, è consentita la sospensione del periodo di validità dell’esonero contributivo triennale (36 mesi dalla data di assunzione), con differimento del periodo temporale di fruizione.
Lo precisa l’Inps nella circolare n. 178/2015 di ieri spiegando, inoltre, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavoratore sia stato in forza al datore di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., assunzione a termine, partita Iva, etc.).
Il Fisco non può inventare compensi e redditi inesistenti. Il contribuente può legittimamente prestare servizi professionali a parenti ed amici senza chiedere di essere pagato.
È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 21972/2015, depositata il 28 ottobre, che ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio contro la sentenza della Ctr Campania, n. 92/29/2008, depositata il 7 maggio.
È ammissibile l’impugnazione del ruolo e/o della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta. In primo luogo l’estratto di ruolo rappresenta il contenuto della pretesa tributaria che il contribuente ha interesse a contestare.
Poi la pretesa tributaria passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella. Infine un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.
Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 19704/2015 depositata il 2 ottobre scorso.