Riduzione al minimo e maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili rispetto al passato. È questo il risultato della revisione del sistema punitivo introdotto dal D.Lgs. 151/2015 in tema di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese in vigore dallo scorso 24/9. L’articolo 22 del decreto, nel solco tracciato dalla Legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs act) che ha fissato la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale, ha diversamente calibrato alcune rilevanti sanzioni previste per il lavoro sommerso in funzione del diverso disvalore afferente la violazione commessa.

È per questa ragione che, a fronte di violazioni ritenute di minore pericolosità e in presenza della regolarizzazione della condotta illecita da parte del trasgressore la sanzione è stata graduata al ribasso. Viceversa, ove le violazioni sono state ritenute particolarmente insidiose, sulla sanzione è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione.


Per il nuovo redditometro arrivano le prime bocciature dei giudici tributari.

Sulla prova dei prelievi dai conti correnti il fisco non può pretendere lo stesso rigore applicabile negli accertamenti bancari dei titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Allo stesso modo l’ufficio non può negare, a priori, che al sostenimento delle spese del contribuente concorrano, anche in quota parte, gli altri membri del suo nucleo familiare.

È con queste motivazioni che la CTP di Sondrio con la sentenza n.70/15, ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’accertamento basato sul nuovo.


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Diventerà obbligatorio, per gli uffici, aumentare la sanzione tributaria nei confronti del trasgressore che nei tre anni precedenti sia incorso in altra infrazione della stessa indole. A tal fine non si terrà conto, oltre che delle violazioni definite attraverso il ravvedimento operoso, la definizione agevolata e l’accertamento con adesione, neppure di quelle definite in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale.

Per riconoscere la riduzione delle sanzioni nel caso in cui risultino di entità sproporzionata rispetto al tributo, non sarà più necessaria la ricorrenza di circostanze eccezionali.

Queste alcune modifiche al D.Lgs. n.472/97, recante i principi generali sulle sanzioni amministrative tributarie, previste dal D.Lgs. approvato in seconda lettura dal governo la settimana scorsa e ritrasmesso al parlamento per il passaggio finale previsto dalla legge delega.

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