Abolizione degli studi di settore rinviata di un anno. O almeno questo è quello che il Governo e l’Amministrazione finanziaria si accingono a fare con un emendamento alla manovra di bilancio. A pochi giorni dal via libera ai primi 70 indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), chiamati a sostituire dal prossimo anno gli studi di settore per oltre un milione di partite Iva, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia hanno già pronto il correttivo al DDL di bilancio all’esame della Camera con cui rinviare di un anno l’operazione. Al momento, infatti, sarebbe troppo complicato gestire contemporaneamente le nuove 70 pagelle fiscali e i restanti studi di settore per gli altri 2-2,5 milioni di imprese, artigiani, commercianti e professionisti. L’emendamento, che potrebbe essere presentato anche in via parlamentare già entro oggi, per come è scritto non sembra presentare profili di inammissibilità. Si tratta, infatti, di una proroga secca all’anno d’imposta 2018 (oggi è il 2017) del termine di entrata in vigore degli Isa disposta con la manovra correttiva di primavera (articolo 9-bis, D.L. 50/2017). Come tale troverebbe posto tra quei commi che nel corso della prima lettura al Senato hanno ospitato sul treno della Legge di Bilancio il cosiddetto “milleproroghe”.
Meno di una settimana di tempo per non perdere il treno della rottamazione delle cartelle da parte di chi, pur avendo aderito alla prima edizione della procedura, ha «bucato» le rate del 30 aprile e/o del 2 ottobre. I contribuenti avranno tempo per pagare fino al prossimo 7 dicembre, risalendo così in corsa nella definizione agevolata. Alla stessa data del 7 dicembre slitta pure la terza rata, originariamente prevista per il 30 novembre. Ma il restyling del calendario non si ferma qui, dal momento che pure la quarta rata del 30 aprile 2018 passa al 31 luglio (mentre rimane fissa la quinta, fissata al 30 settembre 2018). È quanto prevede il decreto fiscale, approvato in via definitiva dalle camere, che si appresta ad arrivare lunedì in Gazzetta Ufficiale, con la Legge di conversione n. 172/2017.
La riapertura della rottamazione dei carichi 2016 è definitiva. Con la conversione in Legge del D.L. 148/2017, in corso di pubblicazione, tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 trasmettendo un apposito modulo entro il 15 maggio 2018. In questi casi, però, le rate si riducono a 3, di cui l’80% da pagare entro fine 2018. Accanto a questa, si stabilizza la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le rate di luglio e settembre della vecchia procedura e di quelli che si sono visti rigettare la domanda per non avere pagato tutte le rate scadute a fine 2016. Da ultimo, la definizione si arricchisce dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per tutti gli interessati, la scadenza dell’istanza è il 15 maggio 2018.
L’articolo 57-bis, L. 21 giugno 2017, modificato dal collegato fiscale, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali. Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno prima. Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Oggi scade il termine per il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale. I contributi “fissi”, calcolati nei limiti del minimale, sono infatti versati alle scadenze canoniche del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018. Per quanto riguarda gli acconti, invece, i termini sono quelli previsti per il versamento dell’Irpef a titolo di primo e secondo acconto 2017, mentre il saldo conseguirà alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018. Il calcolo degli acconti dovuti per l’anno 2017 dagli iscritti alla gestione dei commercianti e a quella degli artigiani prende in considerazione in via provvisoria tutti i redditi di impresa indicati nella dichiarazione 2016, al netto delle eventuali perdite pregresse. Il calcolo dei contributi deve tenere conto del minimale di reddito (15.548 euro per l’anno 2017) che origina l’importo dei contributi “fissi” comunque dovuti e del massimale che varia a seconda della data di prima iscrizione alla gestione artigiani o commercianti. Rispetto al previgente regime che esonerava gli artigiani e i commercianti aderenti al regime agevolato dal pagare i contributi fissi assoggettando all’aliquota contributiva tutto il reddito prodotto, la Legge di Stabilità 2016 ha invece previsto una riduzione del 35% sui contributi dovuti. Pertanto, sul reddito forfettariamente determinato sulla base dei parametri allegati alla L. 208/2015, si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.
La terza rata della rottamazione delle cartelle si pagherà al 7 dicembre. Sebbene ci sia la possibilità che, calendario alla mano, la legge di conversione del decreto fiscale con il rinvio al 7 dicembre del versamento arrivi in Gazzetta Ufficiale dopo il 30 novembre, il voto definitivo di approvazione, alla camera il prossimo 29 novembre vale come proroga in itinere. È questo l’orientamento del Ministero dell’economia.
Attenzione alle false email e sms su rimborsi o avvisi di pagamento: a dirlo un comunicato di ieri, 25.10.2017. Nel documento si legge che agenzia delle entrate-Riscossione sta ricevendo diverse segnalazioni dai contribuenti destinatari di messaggi di posta elettronica, con mittente
- riscossione.agenziaentrate@swisspay.it,
- assistenza.equitalia@italia.it
o simili, oppure di sms che contengono avvisi di pagamento o presunti rimborsi per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione o Equitalia con l’invito a scaricare file o utilizzare link esterni per effettuare pagamenti o avviare procedure di rimborso.
Si tratta di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l’utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi.
Agenzia delle entrate-Riscossione è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi pertanto raccomanda di non tenere conto degli sms e delle email ricevute, di eliminarli, di non utilizzare i link indicati, di non scaricare alcun allegato e di non dare seguito alle richieste riportate nel testo.
Cattive notizie per i contribuenti e per i debitori dell’agente della riscossione: una norma interpretativa nella bozza di Legge di Bilancio prevede che, in presenza di cartelle non contestate, il termine di prescrizione per il recupero sia sempre di 10 anni. Con la modifica proposta dal Governo si intende dichiarare l’applicazione del termine lungo decennale, con effetti retroattivi. In sostanza, in tutti i casi di cartelle di pagamento o di ingiunzioni comunali non contestate, le azioni di recupero potranno essere iniziate entro 10 anni, a prescindere dalla natura del credito azionato. Si tratta dunque di una novità che metterebbe in fuorigioco i contribuenti, incidendo sugli esiti di controversie che si stavano invece indirizzando a loro favore.
Tre nuove strade per la rottamazione delle cartelle. Con il D.L. 148/17, collegato alla Legge di Bilancio 2018, sono, infatti, previste tre nuove possibilità per i contribuenti. In particolare saranno introdotte: 1) la riammissione per coloro che nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione non hanno pagato gli importi dovuti nei termini di legge; 2) l’ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016, e non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali scadute al 31 dicembre 2016; 3) l’apertura della rottamazione ai carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Scatta giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi – gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro n. 183/2016 – istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla L. 19/2017 di conversione del D.L. Milleproroghe 244/2016.