Per favorire l’occupazione giovanile la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto un bonus contributivo legato all’alternanza scuola-lavoro. In realtà, si tratta di una parziale riedizione dell’agevolazione concessa fino al 31 dicembre scorso ai datori di lavoro che realizzavano assunzioni a tempo indeterminato (L. 208/2015), destinata però alla sola platea dei giovani. Nel dettaglio, è previsto l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso l’azienda stessa: il comma 308 della legge 232 estende il beneficio alle nuove assunzioni con contratti di lavoro in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli degli operai in agricoltura. Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.
L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute richiede un maggiore rigore nella tenuta della contabilità Iva. L’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 2017, l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto e precisamente: i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e tipologia dell’operazione. Sostanzialmente si tratta dei dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva. Oltre ai dati delle fatture, l’articolo 4, D.L. 193/2016 prevede anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I dati devono essere inviati sia se dalla liquidazione emerge un debito che se emerge un credito. Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva che resta, quindi, invariato. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono, quindi, provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che, invece, hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La liquidazione deve essere trasmessa all’Agenzia entro il secondo mese di ciascun trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia l’esonero viene meno se questi hanno registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (ad esempio banche o medici che ricevono servizi di pulizia da imprese).
La scadenza dell’acconto Iva segna la data di consumazione del reato di omesso versamento Iva per l’anno precedente, e quindi, nei prossimi giorni, in assenza dei pagamenti dovuti e relativi all’anno scorso, si realizza il delitto per il periodo di imposta 2015. In virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 il reato in questione, previsto dall’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000, sanziona ora con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiora a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta (soglia precedente 50.000 euro). Questa modifica, favorevole per il contribuente, è applicabile anche ai reati commessi prima della citata data con la conseguenza che dal 22 ottobre 15 (data di entrata in vigore delle nuove regole) non costituiscono più reato i mancati versamenti Iva per importi inferiori a 250.000 euro realizzati in passato.
Al via una nuova tranche di comunicazioni preventive e personalizzate inviate dall’Agenzia delle entrate a 20.362 imprese o professionisti che non hanno dichiarato, ai fini, Iva, in tutto o in parte le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle che sono state, invece, comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno. A comunicarlo è il provvedimento n. 221446 pubblicato ieri dall’Agenzia delle entrate, con il quale il fisco si dichiara pronto a inviare le comunicazioni via email agli indirizzi di posta certificata (pec) dei contribuenti interessati.
Il Legislatore fa un regalo di fine anno ai cittadini, abbassando la misura degli interessi legali che saranno ridotti dallo 0,2% annuo, misura applicabile per l’anno 2016, allo 0,1%, con effetto dal 1° gennaio 2017. Sarà perciò più leggero il costo del ravvedimento. Così come sarà meno oneroso pagare in ritardo le somme all’erario. La riduzione è disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 291 di ieri.
Approvato il nuovo modello di lettere d’intenti che dovrà essere utilizzato dagli esportatori abituali per acquistare senza Iva a decorrere dalle operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Il nuovo modello presenta una novità assoluta per gli operatori che dovranno, già al momento della presentazione della lettera d’intenti al fisco, predeterminare l’importo delle operazioni che intendono effettuare senza Iva nei confronti di ogni fornitore. Da questo punto di vista il nuovo modello costituisce, come sottolinea il provvedimento di approvazione (decreto direttoriale 213221 del 2 dicembre 2016), uno strumento che consentirà al fisco un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni effettuate dagli esportatori abituali, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.
Il premio 2017 fino a 8.060 euro per chi assume in una delle Regioni del Mezzogiorno con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione o in part time, è condizionato all’autorizzazione da parte dell’Inps. L’istituto di previdenza, infatti, dovrà verificare in via preventiva la disponibilità delle risorse: il nullaosta al beneficio è dato «secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze». La possibilità di fruire della nuova decontribuzione su base territoriale termina con il finire del fondo a disposizione, 500 milioni per le regioni meno sviluppate – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – e 30 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna, le Regioni classificate «in transizione». È in arrivo il decreto del ministero del Lavoro, “sollecitato” dall’Anpal, la nuova agenzia per le Politiche attive.
Con la fine del 2016 arrivano al capolinea una serie di agevolazioni sulle assunzioni: un panorama – quello dei bonus – destinato dunque a restringersi non poco. La prima uscita di scena è quella dei benefici collegati all’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, per via dell’abolizione di queste ultime. Dal 1° gennaio 2017 scatta, infatti, la previsione contenuta nel comma 71, articolo 2, L. 92/2012 che sancisce alcune novità in materia di licenziamenti collettivi con l’effetto di abrogare l’articolo 6, L. 223/1991: dal prossimo 1° gennaio scompare, di conseguenza, l’agevolazione per le nuove assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di iniziali contratti a termine, in via agevolata. Finisce sempre con il 2016 la possibilità di assumere in via agevolata giovani che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio con la formula della Garanzia giovani, la cui misura prevede un incentivo da 3.000 fino a 12.000 euro: si tratta del cosiddetto Superbonus – fruibile in 12 quote mensili di pari importo – disposto dal decreto direttoriale del Lavoro 16/2016 che scatta in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nell’ipotesi in cui il giovane (profilato come Neet) abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio curriculare o extracurriculare nell’ambito del programma Garanzia giovani, avviato entro il 31 gennaio 2016.
Il pacchetto semplificazioni prevede una chiusura delle partite Iva inattive da almeno tre anni che sarà d’ufficio e senza irrogazione di alcuna sanzione. In ogni caso la chiusura sarà comunicata preventivamente al titolare della posizione Iva “dormiente” che potrà evitarla fornendo risposta all’Amministrazione finanziaria. Lo prevedono i commi 44 e 45, articolo 7-quater introdotto nel D.L. 193/2016 durante l’esame alla Camera (ora il testo è al Senato). Le norme prevedono, rispettivamente, la modifica della procedura vigente per la chiusura delle partite Iva inattive, prevista dall’articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972, e l’eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva, ad oggi disciplinate dall’articolo 5, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 471/1997.
Dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli atti propedeutici (questionari, inviti, richieste di documenti) emessi dall’Agenzia delle entrate viaggeranno via pec. La notifica telematica potrà essere effettuata direttamente nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata, vale a dire società, ditte individuali e professionisti iscritti all’albo. Per tali categorie di contribuenti, tuttavia, sparisce l’obbligo alla notifica esclusivamente tramite pec delle cartelle di pagamento: l’ente di riscossione, che prenderà il posto di Equitalia, potrà ricorrere sì all’inoltro digitale, ma anche alle modalità tradizionali (raccomandata postale, messo comunale, ufficiale giudiziario). Lo prevede il D.L. 193/2016, approvato mercoledì dalla Camera dopo le modifiche apportate dalle commissioni bilancio e finanze di Montecitorio.