Niente visita fiscale per chi è malato grave. Il dipendente affetto da patologia grave che rende necessaria una terapia salvavita oppure tale da aver determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67% non deve rispettare la fasce di reperibilità, per la c.d. visita fiscale (ore 10-12 e ore 17-19). A stabilirlo è il decreto ministeriale 11 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16/2016, in attuazione al D.Lgs. 151/2015 (riforma Jobs act). La deroga vale per il solo settore privato e per le sole assenze riconducibili alle predette malattie.


Il termine del 7 marzo entro cui i sostituti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i modelli ordinari di «Cu», cioè quelli completi di tutti i dati fiscali che fino allo scorso anno venivano comunicati nel 770 semplificato entro il 31 luglio, fa anticipare di quasi 4 mesi i tempi per raccogliere e quadrare i dati dell’amministrazione del personale gestiti nel 2015. L’anticipo di 4 mesi è altresì aggravato dal fatto che la data del 7 marzo è a ridosso del termine di riapertura dei conguagli fiscali (28 febbraio), nonché dalla circostanza che nei primi 2 mesi dell’anno si concentrano anche ulteriori importanti adempimenti dichiarativi. La «Cu», accanto alla classica funzione di certificazione dei redditi (modello sintetico), ha assunto un nuovo valore dichiarativo, così come testualmente si legge nel rinnovato articolo 4, comma 6 -quinquies, D.P.R. 322/1998. Se fino allo scorso anno nella «Cu» il sostituto doveva preoccuparsi solo di quadrare i redditi e le ritenute operate, nella nuova «Cu» 2016 dovrà invece analiticamente dichiarare tutti i risultati del conguaglio dell’assistenza fiscale, tutti i dati relativi ai redditi corrisposti da altri soggetti (anche per effetto di operazioni societarie straordinarie), nonché i numerosissimi dati relativi ai Tfr e altre indennità.


Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato guadagna un anno, anche se diventa meno vantaggioso. L’agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016 (comma 178, articolo unico della L. 208/2015), anche se, a differenza di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, si tratta non di un esonero “totale” dal versamento dei contributi (fino a 8.060 euro all’anno) ma di uno sconto fino al 40%, nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore. La durata del beneficio, poi, non sarà più triennale ma biennale. A parte le differenze di tipo economico, la disciplina del bonus resta invariata. È opportuno, dunque, conoscere i casi “a rischio”, nei quali, cioè, si rischia di perdere l’agevolazione nel caso di fruizione scorretta. Il Ministero del Lavoro, già con la lettera circolare n. 9960 del 17 giugno scorso, ha indirizzato le articolazioni territoriali a monitorare i fenomeni elusivi delle condizioni poste dalla L. 190/2014, invitando a effettuare azioni ispettive ad hoc, anche in base a intese con le sedi territoriali Inps. In particolare, saranno esaminate le posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale si fruisce dell’esonero e saranno verificate le condizioni che legittimano (o meno) la spettanza dell’agevolazione. In sostanza, se non si vuole incorrere nella perdita dell’esonero e nel pagamento di sanzioni, sarà necessario rispettare i paletti indicati nelle circolari Inps 17/2015 e 178/2015.


Il regime forfettario per il 2016 prevede la significativa novità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (al posto del 15%) sul reddito determinato in forma forfettaria, quindi applicando la percentuale di redditività ai compensi o ricavi incassati. L’agevolazione è applicabile per 5 anni per coloro che iniziano l’attività nel 2016, mentre per coloro che hanno iniziato l’attività l’anno scorso – applicando semplicemente la riduzione di 1/3 dell’imponibile forfettariamente determinato, come previsto dalla legge di Stabilità 2015 – l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sarà utilizzata nei quattro anni residui 2016-2019. L’aliquota ridotta è condizionata al verificarsi delle stesse ipotesi che hanno permesso la riduzione di 1/3 del reddito, ipotesi che a loro volta sono le stesse stabilite a suo tempo per aderire al regime dei minimi. Viene meno, o meglio è ridimensionato, il problema della concomitante presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Fino al 2015 il regime forfettario era sostanzialmente inibito per i dipendenti (o pensionati), dal momento che questi soggetti – nella generalità dei casi – non potevano rispettare il requisito della condizione di prevalenza del reddito da lavoro autonomo o impresa rispetto a quello da lavoro dipendente senza sforare il limite massimo di ricavi. A partire dal 2016, invece, non è più richiesta la condizione di prevalenza del reddito da lavoro dipendente, ma semplicemente è disposta l’inibizione del regime forfettario agevolato per chi detiene redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.


A partire dal 1° gennaio 2016 sarà legittimo eseguire pagamenti in contanti al di sotto del limite dei 3.000 euro. Resta fissato a 1.000 euro, invece, il limite per la Pubblica Amministrazione. È l’effetto della modifica apportata all’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 dal comma 511 della legge di Stabilità che è stata approvata ieri, in via definitiva, dal Senato dopo il disco verde al voto di fiducia apposto dal governo. Gli assegni bancari e postali, di contro, resteranno, trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro.


I contribuenti minimi possono accedere all’agevolazione dei «super ammortamenti» del 40% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, mentre sono in ogni caso esclusi coloro che fruiscono del regime forfetario. È quanto emerge dalla lettura della disposizione del DDL di stabilità (in corso di approvazione alle Camere) che consente di incrementare del 40% il costo di acquisto dei beni mobili strumentali nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.


Dichiarazione integrativa nei 90 giorni con sanzione fissa di 28 euro. È questo il principale chiarimento contenuto nel comunicato stampa di ieri sera, con il quale l’Agenzia delle entrate è intervenuta al fine di chiarire, a pochi giorni dalla scadenza del termine del 29 dicembre prossimo, le modalità operative con le quali procedere, per il tramite del ravvedimento operoso, alla correzione delle dichiarazioni infedeli riferite al periodo di imposta 2014.


L’Inail dice addio alla carta. Da lunedì, i datori di lavoro troveranno nel fascicolo aziende, sul sito internet, la consueta comunicazione delle basi di calcolo di premio, che una volta veniva spedita per posta. I dati servono alla prossima autoliquidazione 2015/2016, in scadenza al 16 febbraio. È la prima volta della comunicazione telematica e corrisponde a un preciso obbligo fissato dal D.Lgs. 151/2015 (riforma Jobs act). A spiegarlo è lo stesso Inail nella circolare n. 88 di ieri. Solo per quest’anno, però, l’istituto trasmetterà la comunicazione anche via Pec o posta ordinaria alle aziende che non hanno mai usufruito dei servizi online, allo scopo di agevolarle nel passaggio all’online.


Con decorrenza 23 dicembre viene finalmente meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni. È quanto stabilito dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. 151/2015 secondo cui a decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso non è più obbligatoria la tenuta del registro previsto dall’articolo 403, D.P.R. 547/1955, richiamato dall’articolo 4, D.Lgs. 626/1994.