Cartelle di pagamento in arrivo per le colf e badanti. Chi non ha versato tutti i contributi per la collaboratrice o il domestico vedrà presto recapitarsi l’avviso di addebito dell’Inps. L’istituto, infatti, ha terminato la contabilizzazione delle inadempienze accertate al 31 dicembre 2015 e consegnerà i crediti all’agente della riscossione il prossimo 2 dicembre 2016. A spiegarlo è lo stesso ente previdenziale nel messaggio n. 4266/2016. Ricevuto l’avviso, sono due le chance: opporsi oppure pagare.


Pronto il modello di adesione per la rottamazione dei ruoli. Equitalia ha inviato ieri agli uffici periferici il prospetto accompagnato dalle istruzioni alla compilazioni. E già da ieri sera sono stati resi disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it i 4 prospetti del modello di adesione e le modalità di presentazione. Per ridurre gli adempimenti dei contribuenti interessati alla definizione agevolata delle cartelle l’istanza potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione anche attraverso la posta elettronica certificata (pec). Chi sceglierà la pec dovrà necessariamente allegare anche una copia del documento di identità. La domanda dovrà essere inviata a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (il termine del 22 cade di domenica) ed entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 193/2016) sarà Equitalia a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Tre le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia, tutte e tre riportate nella seconda pagina del modello. La prima è quella sulle modalità di pagamento: unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate. La seconda dichiarazione da rilasciare è quella di voler rinunciare, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti. Infine con la sottoscrizione dell’ultima dichiarazione si sottoscrive, anche ai fini penali, la veridicità dei dati riportati nel modello.


Cliclavoro è di nuovo in linea ed è di nuovo possibile inviare il modulo online per dimissioni e risoluzioni consensuali dal lavoro. Ad annunciarlo un comunicato pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro che precisa, peraltro, che dalle ore 18 di ieri, 11 ottobre 2016, tutte le comunicazioni indirizzate alla casella di posta sdv@lavoro.gov.it (che ha fatto da sostituto alla procedura online) non sono valide, poiché è stata ripristinata la procedura ordinaria.


Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro. Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Queste le novità contenute nel decreto (D.Lgs. 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi.


Al via l’obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi oltre un e fino a tre giorni (finora non dovuta). Con l’entrata in vigore del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) il prossimo 12 ottobre, infatti, prenderà il via l’adempimento introdotto 8 anni fa dal T.u. sicurezza (articolo 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008) e mai divenuto operativo proprio in attesa della disciplina di funzionamento della nuova banca dati dove affluiranno le nuove comunicazioni dovute dai datori di lavoro. Nel dettaglio, si tratta di comunicare a fini statistici i dati degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 548 a 1.972,80 euro.


Il decreto correttivo del Jobs act modifica il decreto di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive (D.Lgs. 150/2015), confermandone l’impianto originario. In particolare non è stata reintrodotta la conservazione dello status di disoccupazione, che avrebbe consentito ai disoccupati di rimanere tali anche a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8.000 euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800 euro). Confermata invece la sospensione dello status di disoccupazione nel caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. Nel decreto, invece, si specifica che in caso di rifiuto dell’offerta congrua si decade dallo stato di disoccupazione e quindi dalla Naspi, prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.


Tracciabilità e verifiche ispettive ad hoc per i voucher. Professionisti e imprese, infatti, almeno 60 minuti prima dell’avvio delle prestazioni occasionali, dovranno comunicare all’ispettorato del lavoro, con sms o email, il nominativo del lavoratore, il luogo e la durata (inizio e fine). Per le imprese agricole, la comunicazione potrà riguardare un periodo fino a 3 giorni. Omettere la comunicazione costerà una sanzione da 400 a 2.400 euro. Chi fa ricorso ai voucher, inoltre, potrà ritrovarsi gli ispettori in azienda. Nella programmazione annuale, infatti, le direttive del ministro del lavoro conterranno specifici indirizzi per la vigilanza dei voucher. A stabilirlo, tra l’altro, è il decreto correttivo Jobs act approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Tra le altre novità, il rifinanziamento degli ammortizzatori; l’incremento della Naspi a favore dei lavoratori stagionali; la possibilità di trasformare un contratto di solidarietà da difensivo a espansivo.


Moglie e figli del contribuente sono a carico fiscalmente anche se vivono all’estero, a condizione, tuttavia, che non superino la stessa soglia reddituale per la detrazione sui familiari a carico residenti in Italia; gli altri familiari, invece, per essere fiscalmente a carico devono convivere con il contribuente. Lo ha stabilito la sezione prima della CTP Bergamo nella sentenza n. 355/2016 depositata in segreteria il 27 giugno scorso.


Niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. 7 Rassegna stampa del 26/07/16 Con la risoluzione n. 61/E di ieri, l’Agenzia delle entrate precisa che il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 5, comma 24, D.L. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, è applicabile anche ai mutui conclusi tra queste ultime e i beneficiari finali del prestito.

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