In due mosse la pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione, la notifica degli atti per imprese e professionisti sarà solo via pec e dal 1° giugno 2016 viene introdotta una nuova procedura nei casi in cui la pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva.


Con la circolare n. 194/2015 l’Inps ha fornito le prime istruzioni applicative sul nuovo percorso delle politiche attive disegnato dal relativo decreto del Jobs act, che costituiscono anche la prima importante fonte interpretativa per la definizione del modello operativo dei nuovi centri pubblici per l’impiego (Cpi) delle Regioni.

Per quanto riguarda la disciplina della conservazione della Naspi, la circolare afferma che il disoccupato la mantiene anche nel caso di rioccupazione, purché dall’attività derivi un reddito annuale inferiore agli 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e a 4.800 euro per il lavoro autonomo e ne dia comunicazione all’Inps.


Debutterà il 1° gennaio 2016 la nuova aliquota Iva del 5%, in aggiunta a quelle del 4%, del 10% e del 22%, e che riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziale ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro).

Queste, poi, non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni”.

Se svolgeranno i servizi direttamente, invece, il regime Iva sarà quello di esenzione. Per le cooperative non sociali e non Onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sdia per quelle svolte in appalto.


La cicogna sospende il bonus assunzione. In caso di assenze per maternità, infatti, è consentita la sospensione del periodo di validità dell’esonero contributivo triennale (36 mesi dalla data di assunzione), con differimento del periodo temporale di fruizione.

Lo precisa l’Inps nella circolare n. 178/2015 di ieri spiegando, inoltre, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavoratore sia stato in forza al datore di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., assunzione a termine, partita Iva, etc.).


Il Fisco non può inventare compensi e redditi inesistenti. Il contribuente può legittimamente prestare servizi professionali a parenti ed amici senza chiedere di essere pagato.

È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 21972/2015, depositata il 28 ottobre, che ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio contro la sentenza della Ctr Campania, n. 92/29/2008, depositata il 7 maggio.


È ammissibile l’impugnazione del ruolo e/o della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario dietro sua richiesta. In primo luogo l’estratto di ruolo rappresenta il contenuto della pretesa tributaria che il contribuente ha interesse a contestare.

Poi la pretesa tributaria passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella. Infine un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.

Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 19704/2015 depositata il 2 ottobre scorso.


Riduzione al minimo e maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili rispetto al passato. È questo il risultato della revisione del sistema punitivo introdotto dal D.Lgs. 151/2015 in tema di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese in vigore dallo scorso 24/9. L’articolo 22 del decreto, nel solco tracciato dalla Legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs act) che ha fissato la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale, ha diversamente calibrato alcune rilevanti sanzioni previste per il lavoro sommerso in funzione del diverso disvalore afferente la violazione commessa.

È per questa ragione che, a fronte di violazioni ritenute di minore pericolosità e in presenza della regolarizzazione della condotta illecita da parte del trasgressore la sanzione è stata graduata al ribasso. Viceversa, ove le violazioni sono state ritenute particolarmente insidiose, sulla sanzione è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione.


Per il nuovo redditometro arrivano le prime bocciature dei giudici tributari.

Sulla prova dei prelievi dai conti correnti il fisco non può pretendere lo stesso rigore applicabile negli accertamenti bancari dei titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Allo stesso modo l’ufficio non può negare, a priori, che al sostenimento delle spese del contribuente concorrano, anche in quota parte, gli altri membri del suo nucleo familiare.

È con queste motivazioni che la CTP di Sondrio con la sentenza n.70/15, ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’accertamento basato sul nuovo.


Diventerà obbligatorio, per gli uffici, aumentare la sanzione tributaria nei confronti del trasgressore che nei tre anni precedenti sia incorso in altra infrazione della stessa indole. A tal fine non si terrà conto, oltre che delle violazioni definite attraverso il ravvedimento operoso, la definizione agevolata e l’accertamento con adesione, neppure di quelle definite in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale.

Per riconoscere la riduzione delle sanzioni nel caso in cui risultino di entità sproporzionata rispetto al tributo, non sarà più necessaria la ricorrenza di circostanze eccezionali.

Queste alcune modifiche al D.Lgs. n.472/97, recante i principi generali sulle sanzioni amministrative tributarie, previste dal D.Lgs. approvato in seconda lettura dal governo la settimana scorsa e ritrasmesso al parlamento per il passaggio finale previsto dalla legge delega.

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