Sanzioni ridotte sui contributi non versati per i rapporti di lavoro in nero (senza «Co»). Il Jobs act, in particolare, ha abrogato la maggiorazione del 50%; pertanto le sanzioni civili sono pari al 30% dei contributi dovuti fino al massimo del 60% dell’omissione. A spiegarlo, tra l’altro, è l’Inps nella circolare n. 129/2016 di ieri, precisando che la riduzione vale per gli accertamenti iniziati dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti violazioni commesse in data antecedente, nonché per quelli iniziati prima e non ancora conclusi a tale data. I datori di lavoro che hanno pagato le sanzioni in misura maggiorata possono presentare un’istanza di rimborso.
Dal 1° luglio in partenza circa 300.000 cartelle amiche da Equitalia. Una rivoluzione nella classica cartella per chi ha pendenze tra i 600 e i 50.000 euro che contiene in sé già la rateizzazione del debito ma anche la possibilità sbarrando una casella, per il contribuente, di scegliere quale piano di rateizzazione a lui più consono. Un ruolo precompilato che dopo un test in alcune province diventa operativo in tutta Italia. Nella nuova cartella, i contribuenti, che non abbiano già in essere un piano di rateizzazione o che, non avendo ottemperato al piano in essere siano decaduti riceveranno la suddivisione degli importi in rate scritto in un modulo con cui è possibile scegliere come pagare e in quante rate, il proprio debito.
Nel caso in cui svolga prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente da cui derivino redditi al di sotto delle rispettive soglie di imposizione delle imposte sul reddito delle persone fisiche, il lavoratore manterrà il suo status di disoccupato se stipulerà un contratto di lavoro a termine, anche superiore a 6 mesi, purché non percepisca redditi superiori a 8.000 euro annui o a 4.800 euro annui nel caso di redditi da lavoro autonomo. È questa la principale novità dello schema di provvedimento correttivo approvato preliminarmente dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì, con cui viene ripristinata la disciplina della conservazione dello status. Un provvedimento che però presenta dei problemi sulla verifica caso per caso del rispetto dei limiti reddituali
Proroga di Unico ma non per tutti. Lo slittamento al 6 luglio per i versamenti d’imposta riguarderà i contribuenti soggetti agli studi di settore, compresi i contribuenti minimi o in regime forfettario. La proroga trascinerà anche il pagamento con lo 0,40% in più che si potrà fare dal 7 luglio fino al 22 agosto. Anche la proroga di quest’anno riguarderà, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569 euro). Beneficeranno del differimento anche le persone fisiche che hanno applicato il regime dei superminimi con il forfait del 5%, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettario con la tassazione del 15%.
Minimi e forfettari dribblano la restituzione del bonus Renzi. Il possesso di tali redditi nel corso del 2015 non incide in alcun modo sul calcolo del limite massimo di reddito oltre il quale il bonus erogato nel corso dell’anno deve essere restituito. È quanto si desume dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei modelli 730 e Unico 2016 nonché dall’interpretazione letterale della norma istitutiva. Sulla base di ciò è dunque possibile che un contribuente che ha avuto riconosciuto l’intero bonus nel corso dell’anno 2015, pari a 960 euro, non debba restituirlo in sede di dichiarazione se al superamento del famigerato limite reddituale di 26.000 euro concorrono redditi in uno dei due regimi a imposta sostitutiva riservati alle piccole partite Iva.
L’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell’Inps. Sull’istituto, infatti, permane il «potere-dovere» di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della prognosi. Lo precisa lo stesso Inps nella circolare n. 95/2016 di ieri, nell’illustrare le due nuove ipotesi di esonero dalle cosiddette visite fiscali di malattia per i dipendenti del settore privato: terapie salvavita e situazioni d’invalidità non inferiori al 67%. Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps li invita comunque a segnalare via Pec «possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica».
Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così risolto, con la sentenza n. 9451 di ieri, la più rilevante delle questioni che erano state loro sottoposte circa un anno fa.
Il parto prematuro prolunga l’astensione obbligatoria. Se avviene prima dei due mesi dalla data presunta del parto, infatti, i giorni di anticipo si aggiungono al periodo di astensione post partum, con diritto all’indennità Inps. La novità, prevista dalla riforma Jobs act, si applica anche ai parti prematuri avvenuti prima del 25 giugno 2015 (data d’entrata in vigore del D.Lgs 80/2015 di riforma) a patto che, a tale data, fosse ancora in corso la fruizione del congedo di maternità. A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 69/2016 di ieri.
Da oggi i produttori e i rivenditori di strumenti musicali possono inviare all’Agenzia delle entrate, prima della conclusione della vendita, la prenotazione del credito d’imposta spettante agli studenti per gli acquisti effettuati nel 2016. A ricordarlo è stata la circolare n. 15/E/2016, che ha anche chiarito che sui certificati di iscrizione rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, necessari per ottenere il bonus, non è dovuta l’imposta di bollo.
Le novità del 730 precompilato e della messa a disposizione del contribuente dei dati risultanti all’Agenzia delle entrate coincide con l’avvio di una procedura che era già prevista da una decina di anni, ma ha trovato solo ora l’attuazione. È la comunicazione, oltre che delle spese da parte dell’erogatore della prestazione, dei rimborsi da parte delle casse di assistenza sanitaria. In tal modo si evita che l’assistito possa portare in detrazione l’intero ammontare della spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte dalla cassa.