In caso di separazione e assegnazione dell’abitazione a uno dei due coniugi, l’altro è comunque tenuto al pagamento della propria quota di tasse sulla casa. Lo precisa la Corte di Cassazione con sentenza n. 2675 del 10 febbraio 2016. Dopo una battaglia legale e diversi pronunciamenti, la Cassazione ha infine stabilito che l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio riconosce al coniuge un “atipico” diritto personale di godimento e non un diritto reale. Non è quindi ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile.
In pratica, se la casa di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata ad uno dei due in seguito a separazione legale, ciò non esime entrambe le parti dal corrispondere le imposte dovute sull’immobile a titolo di comproprietari.