L’articolo 57-bis, L. 21 giugno 2017, modificato dal collegato fiscale, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali. Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno prima. Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.