Con decorrenza 23 dicembre viene finalmente meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni. È quanto stabilito dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. 151/2015 secondo cui a decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso non è più obbligatoria la tenuta del registro previsto dall’articolo 403, D.P.R. 547/1955, richiamato dall’articolo 4, D.Lgs. 626/1994.