Detrazione Iva ingabbiata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate dal D.L. 50/2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell’imposta sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessaria qualche correzione e integrazione sistematica.