Al via la nuova agevolazione per i maxi ammortamenti calcolati al 140%. Dopo le prime risposte giunte dall’Agenzia delle entrate e la lettura delle istruzioni al modello Unico, sono stati superati quasi per intero i dubbi concernenti l’applicazione delle nuove regole. Le prime indicazioni riguardano i soggetti interessati, dove sussistevano alcuni dubbi riguardanti i soggetti minori. Infatti, il testo normativo è chiaro nel comprendere nell’ambito soggettivo i titolari sia di reddito d’impresa, sia di lavoro autonomo e di non dare rilevanza alcuna al tipo di contabilità adottata. Ciò che invece creava qualche perplessità era l’efficacia della norma con riguardo ai soggetti minori. L’Agenzia delle entrate sul punto ha però risolto i dubbi. Uno stop è stato affermato con riguardo ai forfettari. Passando invece al lato oggettivo dell’agevolazione è intervenuto il chiarimento in tema di beni di valore inferiore ai 516 euro. Il comma 5 dell’art. 102 prevede che: «Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». L’amministrazione finanziaria ha sostenuto che l’agevolazione si applica anche ai beni «ammortizzabili» nella misura del 100% e che l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%. In tal modo si applica in via ordinaria l’articolo 102, comma 5, Tuir senza che la maggiorazione (che opera «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento») influisca sul limite di 516,46 euro previsto dalla norma richiamata.