L’onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia. Anche se sono passati più di 5 anni. E l’agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata A/R). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 6887/2016.