Niente penale se l’omesso versamento di ritenute è di ammontare inferiore alle soglie di rilevanza penale previste oggi per la configurazione del delitto di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, anche se il fatto è antecedente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal D.Lgs. 158/2015). In tal caso il contribuente deve essere assolto dall’incriminazione con la formula di assoluzione piena «il fatto non sussiste». Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. penale, nella sentenza n. 6105 depositata ieri.