La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate. Una formula destinata a scomparire. Il merito di questa inversione di tendenza è della nuova riforma del processo tributario contenuta in uno dei decreti attuativi della delega fiscale, il D.Lgs. 156/2015. Nell’articolo 15, D.Lgs. 546/1992 si dispone, infatti, che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che vengono liquidate con la sentenza. La novità è al comma 2 quando si prevede che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ulteriore novità riguarda il collegamento tra la condanna alle spese e la conciliazione, ora estesa anche all’appello, operata con il nuovo comma 2-octies, articolo 15, infatti, in caso di mancata accettazione di una proposta di conciliazione senza giustificato motivo, le spese saranno addebitate dal giudice alla parte che ha rifiutato l’accordo. Il presupposto ulteriore alla condanna è che il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto dell’accordo proposto.