L’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell’Inps. Sull’istituto, infatti, permane il «potere-dovere» di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della prognosi. Lo precisa lo stesso Inps nella circolare n. 95/2016 di ieri, nell’illustrare le due nuove ipotesi di esonero dalle cosiddette visite fiscali di malattia per i dipendenti del settore privato: terapie salvavita e situazioni d’invalidità non inferiori al 67%. Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps li invita comunque a segnalare via Pec «possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica».